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La saggezza popolare di casa nostra suggerisce di aspettare tre ore dopo l’ultimo pasto. Il rischio paventato da sempre è la congestione, ossia il blocco della digestione dovuto allo sbalzo termico tra la temperatura corporea e quella dell’acqua di mare. Congestione che, va sottolineato, non è un'esclusiva del tuffo in mare: analoghi rischi ci sono anche per avere consumato una bibita molto fredda o nel passaggio da un ambiente caldo a uno con aria condizionata alta.
Curiosamente, la regola delle tre ore è più una preoccupazione nostrana che di altri Paesi, dove magari si suggerisce di aspettare un’ora.
Di fatto, i dati scientifici sulla connessione tra i pasti prima del bagno e il rischio annegamento sono pochi, tanto che la International Life Saving Federation definisce infondata la raccomandazione di evitare il bagno dopo i pasti.
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In molte località italiane, specie al Sud, è d'uso occupare il posto auto antistante la propria abitazione con alcuni oggetti, prime fra tutte le sedie, per evitare che qualcuno altro parcheggi. Dalla presunzione che lo spazio (pubblico) davanti la propria casa sia riservato a se stessi, nasce questo comportamento diffuso, specie fra gli anziani. Questo tipo di azioni nasce non solo per preservare il posto auto al proprio familiare, ma anche per evitare il fastidio di avere davanti casa un'auto che limiti lo spazio davanti casa (nei casi soprattutto di marciapiede assente o ristretto) ovvero inquini l'aria quando accesa. E' intuitivo comprendere che questo comportamento è sanzionabile.
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Il codice della strada contiene i seguenti articoli inerenti questo comportamento:Slot It CA37Z Matra 670 M 1973 White Kit MBSlot SCX Scalextric Superslot H2911 Mini Cooper Gareth Nixon Associates Nº3
Art. 20. CDS
Occupazione della sede stradale (1) (2) (3)
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. (4)
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. (5)
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (6) a euro 695 (6).
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 29 reg. cod. strada.
(2) A norma dell’art. 234, comma 1, di questo codice, così come modificato dal D. L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 1996, n. 611, gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di questo articolo, devono avvenire entro il 31 dicembre 1998. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti.
(3) Si veda il D. L.vo 22 gennaio 1948, n. 66, recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.
(4) Le parole da: “ovvero,…” sino alla fine del periodo sono state aggiunte dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(5) L’ultimo periodo di questo comma è stato così sostituito dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(6) Importo aggiornato all'anno 2019.
Per quanto riguarda invece l'occupazione di suolo pubblico (e privato) in generale, bisogna rifarsi all'articolo 633 del codice penale:
Art. 633. CP
Invasione di terreni o edifici.
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.
Cfr. Cassazione Penale, sez. II, sentenza 9 ottobre 2007, n. 37139, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 23 gennaio 2008, n. 3561 e Cassazione Penale, sez. II, sentenza 8 giugno 2009, n. 23756 in Altalex Massimario.